IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  8  della  legge  regionale  20  luglio  1984,  n. 36, e'
aggiunto il seguente terzo comma:
   "Il  responsabile  del  Servizio  di  Igiene  Pubblica dell'Unita'
Sanitaria  Locale  del  capoluogo  di   provincia   e,   nei   comuni
comprendenti  piu'  Unita'  Sanitarie  Locali,  il  responsabile  del
Servizio di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale  individuata
dal  Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art.
5 sostituiscono, ove prevista, la figura del  Medico  Provinciale  in
seno  a  commissioni,  comitati  e  collegi con funzione per l'intero
ambito provinciale".