IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, e' aggiunto il seguente terzo comma: "Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale del capoluogo di provincia e, nei comuni comprendenti piu' Unita' Sanitarie Locali, il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5 sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno a commissioni, comitati e collegi con funzione per l'intero ambito provinciale".