IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il presidente della Giunta regionale, in via  straordinaria  ed
urgente,   provvede   alla   costituzione   delle  nuove  Commissioni
provinciali  per  l'artigianato  previste  dall'art.  8  della  legge
regionale  17  gennaio  1988,  n. 2, nominando i componenti di cui al
primo comma,  lettera  a),  del  medesimo  articolo,  sulla  base  di
designazioni delle associazioni di categoria artigiane operanti nella
Regione da almeno tre anni.
   2.  Contestualmente  il  presidente della Giunta regionale dispone
l'avvio  ed  il  completamento  delle  procedure  per  la   revisione
dell'albo e per effettuare le elezioni ai sensi della legge regionale
17 gennaio 1988, n. 2.
   3.  Qualora  le elezioni non siano effettuate entro e non oltre il
termine massimo di sei mesi dalla loro costituzione,  le  Commissioni
costituite  ai  sensi  del  primo  comma  del  presente  articolo  si
considerano decadute di diritto ed alla gestione  dell'albo  e  delle
altre attivita' si provvede con un commissario straordinario ai sensi
di legge.