IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, in attuazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tassa automobilistica regionale e' determinata nella misura del 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato.