IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A decorrere dal 1› gennaio 1991, in attuazione dell'articolo 5
della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  la  tassa  automobilistica
regionale   e'  determinata  nella  misura  del  110%  dell'ammontare
complessivo della corrispondente  tassa  erariale  determinata  dallo
Stato.