(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 150 del 20 dicembre 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1990 CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove e favorisce l'imprenditorialita' delle aziende agricole che praticano colture biologiche. 2. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che, nel rispetto delle norme di coltivazione internazionale IFOAM (Federazione Internazionale di Agricoltura Organica) di agricoltura biologica: a) esclude l'uso di fertilizzanti, pesticidi, regolatori di crescita e additivi zootecnici e chimici prodotti sinteticamente; b) riduce al minimo l'uso di energia fossile; c) mantiene una buona fertilita' del terreno attraverso un adeguato tasso di sostanza organica evitando metodi di eccessiva forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali; d) mantiene un assetto ecologico del territorio ricco e diversificato neIle sue componenti biologiche, botaniche e zoologiche. 3. Le tecniche ammesse e vietate, ai fini della presente legge, sono descritte nell'allegata tabella A. 4. Le aziende agricole, affinche' possano essere definite 'biologiche' devono aver realizzato almeno 2 anni di produzione (terzo raccolto) con i metodi sopra definiti su tutta la superficie relativa alle specifiche colture destinate alla conduzione 'biologica', osservando la distanza minima di sicurezza di 25 m. lineari fra i singoli appezzamenti destinati alle colture biologiche e convenzionali e dimostrare, attraverso l'analisi dei terreni e dei prodotti prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, la loro conformita' alle norme, di coltivazione della presente legge. 5. Nel periodo di trasformazione, le aziende che avviano le pratiche di agricoltura biologica nel rispetto delle tecniche agricole descritte nell'allegata tabella A s'intendono aziende in conversione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7 e dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 11. 6. L'azienda in conversione puo' essere definita biologica allorche' una appropriata analisi dei terreni e dei prodotti dimostri la loro sanita' ai sensi dell'articolo 8. 7. Le aziende di cui al presente articolo debbono essere condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti dalla vigente normativa o comunque assistite da un esperto agricolo abilitato all'esercizio della professione o da un consulente alla gestione aziendale di cui alla legge regionale 20/85.