IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo il secondo comma dell'articolo 64 della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12  e  successive  modificazioni  e'  aggiunto  il
seguente nuovo comma:
   "Il  limite  massimo di eta' per l'accesso all'impiego provinciale
da parte delle donne viene aumentato di due  anni  per  ogni  figlio.
L'eta'   massima  per  l'accesso  all'impiego  non  puo'  superare  i
cinquanta anni.".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, 14 novembre 1990
 
                              MOLOSSINI
 
Visto, p. Il Commissario del Governo per la provincia: COMPER