IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  Le funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli
studenti universitari gia' spettanti alle Opere  universitarie  della
regione   Friuli-Venezia   Giulia   sono   esercitate  in  base  alle
disposizioni previste dalla presente legge.