IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Le funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari gia' spettanti alle Opere universitarie della regione Friuli-Venezia Giulia sono esercitate in base alle disposizioni previste dalla presente legge.