IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In deroga a quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art.
10 della legge regionale 1› agosto 1975, n. 33, gia'  sostituiti  dal
quarto  e  quinto  comma  dell'art.  4 della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, il piano regionale di sviluppo e' discusso ed  approvato
dal  consiglio  regionale  senza  il  preventivo  parere  d'intesa  e
contestualmente al programma e al bilancio pluriennale per  gli  anni
1991-1993.
   2.  In  deroga  a  quanto disposto dall'art. 4 e dal secondo comma
dell'art. 7 della legge regionale 1› agosto 1975,  n.  33,  il  piano
generale  di  sviluppo  ed  il  programma pluriennale per il triennio
1991-1993 sono approvati dal  consiglio  regionale;  i  programmi  di
attuazione  della  legge  24  giugno  1974, n. 268, sono approvati ai
sensi dell'art. 3 della medesima legge.