IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, gia' sostituiti dal quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, il piano regionale di sviluppo e' discusso ed approvato dal consiglio regionale senza il preventivo parere d'intesa e contestualmente al programma e al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993. 2. In deroga a quanto disposto dall'art. 4 e dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, il piano generale di sviluppo ed il programma pluriennale per il triennio 1991-1993 sono approvati dal consiglio regionale; i programmi di attuazione della legge 24 giugno 1974, n. 268, sono approvati ai sensi dell'art. 3 della medesima legge.