(Pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 27 dicembre 1990) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e, in particolare l'art. 4, comma 7; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2921 di data 23 marzo 1990, di nomina della delegazione di parte pubblica per la stipulazione dcgli accordi di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 1989, n. 1, in materia di assetto del rapporto di impiego dei dipendenti provinciali; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5111 di data 4 maggio 1990, avente ad oggetto l'individuazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale provinciale, nonche' il recepimento dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero e la conseguente autorizzazione alla delegazione di parte pubblica all'avvio delle trattative sul rinnovo degli accordi in materia di assetto del rapporto d'impiego del personale provinciale; Vista la legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24; Vista la legge provinciale 12 maggio 1990, n. 8; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10892 di data 7 settembre 1990 con la quale, respinte o recepite le osservazioni for- mulate dalle Organizzazioni sindacali dissenzienti, e' stata autorizzata, successivamente alla verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale della Provincia Autonoma di Trento; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13820 di data 31 ottobre 1990 con la quale si sono recepite le norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo riguardante il rinnovo degli istituti del rapporto d'impiego del personale provinciale per il triennio 1988-1990 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1; E M A N A il regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 1988-1990 in seguito allegato quale parte integrante e sostanziale. Trento, 31 ottobre 1990 MALOSSINI 1) Registrazione parziale ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del Regolamento Interno della Corte dei conti (Ordinanza presidenziale n. 76/76). "Registrato, con esclusione degli articoli 1, quinto comma; 2, primo e secondo comma; 5; 6; 7; 8; 9, terzo e decimo comma; 10; 11, terzo comma; 13, primo comma (limitatamente alla fattispecie del servizio riconosciuto ai soli fini economici); 18; 19; 21, terzo comma, lettera d) e quarto comma; 24, primo comma; 25 (allegato c); art. 3; 4, primo comma, lettera a) e quinto comma; 8; 27; 28; 29, secondo comma; 30, primo comma; 32; 36. Il 28 novembre 1990, reg. 65, foglio 152. p. Il consigliere direttore: dott. Aldo Carosi 2) Registrazione parziale ai sensi dell'art. 22, secondo comma del Regolamento interno della Corte dei conti (Ordinanza presidenziale n. 76/76). "Registrato, ulteriormente, con esclusione degli articoli 10; 11, terzo comma; 25 (allegato c); art. 3; 4, primo comma, lettera a)" del Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 27 ottobre 1990, concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Il 18 dicembre 1990, reg. 70, foglio 112. Il consigliere direttore ______ Norme regolamentari concernenti il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 27 ottobre 1990 riguardante il personale della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Art. 1. Area di applicazione e durata 1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento. 2. Compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e con le rispettive norme statutame il presente regolamento si applica inoltre agli Enti funzionali della Provincia. In ogni caso e' escluso il personale dell'Istituto Trentino di Cultura. 3. Dal presente regolamento e' escluso il personale dirigenziale della Provincia ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, nonche', in relazione al medesimo articolo 8 e all'articolo 26, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, il personale che riveste la qualifica di sottufficiale e guardia fore- stale. 4. In osservanza dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, sono dettate nel presente regolamento distinte disposizioni in relazione alle categorie del personale medico e veterinario nonche' dei Vigili del fuoco dipendenti dalla Provincia Sono altresi' dettate particolari norme per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale. 5. Il presente regolamento si riferisce al triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988, gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei suceessivi articoli per particolari istituti contrattuali. 6. Gli acconti concessi in base alla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 47, per il periodo dal 1 luglio 1988 al 30 giugno 1990, sono considerati a tutti gli effetti come benefici contrattuali derivanti dall'applicazione del presente regolamento e nessun conguaglio spetta al personale per il periodo anzidetto.