(Pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 27 dicembre 1990)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e, in particolare
l'art. 4, comma 7;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2921 di data 23
marzo 1990, di nomina della delegazione  di  parte  pubblica  per  la
stipulazione   dcgli  accordi  di  cui  all'articolo  2  della  legge
provinciale 20 marzo 1989, n. 1, in materia di assetto  del  rapporto
di impiego dei dipendenti provinciali;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 5111 di data 4
maggio 1990, avente ad oggetto l'individuazione delle  Organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  del  personale provinciale,
nonche' il recepimento dei codici di autoregolamentazione del diritto
di sciopero e la conseguente autorizzazione alla delegazione di parte
pubblica all'avvio delle trattative  sul  rinnovo  degli  accordi  in
materia di assetto del rapporto d'impiego del personale provinciale;
   Vista la legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24;
   Vista la legge provinciale 12 maggio 1990, n. 8;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10892 di data 7
settembre 1990 con la quale, respinte o recepite le osservazioni for-
mulate   dalle   Organizzazioni   sindacali  dissenzienti,  e'  stata
autorizzata,  successivamente  alla  verifica  delle   compatibilita'
finanziarie, la sottoscrizione dell'accordo per il triennio 1988-1990
riguardante il personale della Provincia Autonoma di Trento;
   Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 13820 di data
31 ottobre 1990 con la quale si sono  recepite  le  norme  risultanti
dalla  disciplina contenuta nell'accordo riguardante il rinnovo degli
istituti del rapporto d'impiego  del  personale  provinciale  per  il
triennio  1988-1990  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 7, della legge
provinciale 30 marzo 1989, n. 1;
 
                              E M A N A
                           il regolamento
 
concernente il recepimento delle norme  risultanti  dalla  disciplina
prevista  dall'accordo  sindacale di data 27 ottobre 1990 concernente
il personale della Provincia  Autonoma  di  Trento  per  il  triennio
1988-1990 in seguito allegato quale parte integrante e sostanziale.
    Trento, 31 ottobre 1990
 
                              MALOSSINI
 
   1)  Registrazione  parziale  ai sensi dell'art. 22, secondo comma,
del  Regolamento   Interno   della   Corte   dei   conti   (Ordinanza
presidenziale  n.  76/76). "Registrato, con esclusione degli articoli
1, quinto comma; 2, primo e secondo comma; 5; 6; 7;  8;  9,  terzo  e
decimo  comma;  10;  11,  terzo comma; 13, primo comma (limitatamente
alla fattispecie del servizio riconosciuto ai soli  fini  economici);
18;  19; 21, terzo comma, lettera d) e quarto comma; 24, primo comma;
25 (allegato c); art. 3; 4, primo comma, lettera a) e  quinto  comma;
8; 27; 28; 29, secondo comma; 30, primo comma; 32; 36.
    Il 28 novembre 1990, reg. 65, foglio 152.
 
           p. Il consigliere direttore: dott. Aldo Carosi
 
   2) Registrazione parziale ai sensi dell'art. 22, secondo comma del
Regolamento interno della Corte dei conti (Ordinanza presidenziale n.
76/76). "Registrato, ulteriormente, con esclusione degli articoli 10;
11, terzo comma; 25 (allegato c); art. 3; 4, primo comma, lettera a)"
del  Regolamento  per  il  recepimento  delle  norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 27  ottobre  1990,
concernente  il  personale  della Provincia autonoma di Trento per il
triennio 1988-1990.
    Il 18 dicembre 1990, reg. 70, foglio 112.
                                             Il consigliere direttore
                               ______
Norme regolamentari concernenti il recepimento delle norme risultanti
   dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  sindacale  di  data  27
   ottobre  1990 riguardante il personale della Provincia Autonoma di
   Trento per il triennio 1988-1990.
 
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
 
   1. Il presente regolamento  si  applica  al  personale  dipendente
della Provincia Autonoma di Trento.
   2.  Compatibilmente  con  le  rispettive leggi istitutive e con le
rispettive norme statutame il presente regolamento si applica inoltre
agli Enti funzionali della Provincia. In  ogni  caso  e'  escluso  il
personale dell'Istituto Trentino di Cultura.
   3.  Dal  presente regolamento e' escluso il personale dirigenziale
della Provincia ai sensi dell'articolo 8 della legge  provinciale  30
marzo  1989,  n.  1,  nonche',  in relazione al medesimo articolo 8 e
all'articolo 26, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,  il
personale  che  riveste la qualifica di sottufficiale e guardia fore-
stale.
   4. In osservanza dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale
30 marzo 1989, n. 1, sono dettate nel presente  regolamento  distinte
disposizioni  in  relazione  alle  categorie  del  personale medico e
veterinario nonche' dei Vigili del fuoco dipendenti  dalla  Provincia
Sono  altresi'  dettate particolari norme per il personale insegnante
delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale.
   5. Il presente regolamento si riferisce  al  triennio  1›  gennaio
1988  -  31  dicembre  1990.  Gli  effetti giuridici decorrono dal 1›
gennaio 1988, gli effetti economici decorrono  dal  1›  luglio  1988,
fatte   salve   le  diverse  decorrenze  espressamente  previste  nei
suceessivi articoli per particolari istituti contrattuali.
   6. Gli acconti concessi in base alla legge provinciale 25 novembre
1988, n. 47, per il periodo dal 1› luglio 1988  al  30  giugno  1990,
sono  considerati  a  tutti  gli  effetti  come benefici contrattuali
derivanti  dall'applicazione  del  presente  regolamento   e   nessun
conguaglio spetta al personale per il periodo anzidetto.