IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 3 della legge regionale 14  novembre  1988,  n.  43,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  3.  -  Modalita'.  -  1.  La  Giunta regionale, con propria
deliberazione da pubblicare nel Bollettino  ufficiale  della  Regione
entro  il  31  luglio  di  ciascun anno, determina le tariffe massime
concordate applicabili per  l'anno  successivo,  dell'alloggio  nelle
strutture  ricettive  di  cui  all'art.  1, sulla base della proposta
formulata dalla commissione tecnica regionale di cui all'art. 4.
   2. Le tariffe per l'alloggio negli esercizi ricettivi  alberghieri
classificati  5  stelle  lusso,  5  stelle,  4 stelle e 3 stelle sono
libere e le denunce di cui all'art. 6  devono  essere  presentate  ai
soli  fini dell'osservanza della normativa concernente la pubblicita'
dei prezzi".