IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Modalita'. - 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 luglio di ciascun anno, determina le tariffe massime concordate applicabili per l'anno successivo, dell'alloggio nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, sulla base della proposta formulata dalla commissione tecnica regionale di cui all'art. 4. 2. Le tariffe per l'alloggio negli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle lusso, 5 stelle, 4 stelle e 3 stelle sono libere e le denunce di cui all'art. 6 devono essere presentate ai soli fini dell'osservanza della normativa concernente la pubblicita' dei prezzi".