IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' generali
 
   1. Al fine di pervenire ad un rapporto equilibrato tra agricoltura
e  ambiente,  di prevenire e ridurre l'inquinamento, di salvaguardare
l'ambiente  e  di  difendere  la  salute  dei  consumatori  e   degli
agricoltori,  la  Regione  disciplina  e  favorisce  lo sviluppo e la
diffusione dell'agricoltura  biologica  e  della  lotta  integrata  e
guidata.