IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' generali 1. Al fine di pervenire ad un rapporto equilibrato tra agricoltura e ambiente, di prevenire e ridurre l'inquinamento, di salvaguardare l'ambiente e di difendere la salute dei consumatori e degli agricoltori, la Regione disciplina e favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'agricoltura biologica e della lotta integrata e guidata.