(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 2
                         del 9 gennaio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Trattamento economico dei dirigenti
 
   1.  Ai  dirigenti  regionali  compete lo stipendio tabellare annuo
lordo, di cui all'art. 39, commi 1 e  2,  della  legge  regionale  17
aprile  1990,  n.  23,  nonche'  l'indennita'  di  funzione stabilita
dall'art. 2 della presente legge.