(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 2 del 9 gennaio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Trattamento economico dei dirigenti 1. Ai dirigenti regionali compete lo stipendio tabellare annuo lordo, di cui all'art. 39, commi 1 e 2, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, nonche' l'indennita' di funzione stabilita dall'art. 2 della presente legge.