la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Contributi finanziari
 
   1. Con effetto dal 1› gennaio 1991, le lettere a) e b) dell'art. 4
della   legge   17  marzo  1986,  n.  6:  "Funzionamento  dei  gruppi
consiliari" sono sostituite dalle seguenti:
    " a) un contributo fisso di  L.  2.500.000  per  ciascun  gruppo,
quale ne sia la consistenza;
     b)  un  contributo di L. 1.000.000 per ogni consigliere iscritto
al gruppo, oltre al primo".