la seguente legge: Art. 1. Contributi finanziari 1. Con effetto dal 1 gennaio 1991, le lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 17 marzo 1986, n. 6: "Funzionamento dei gruppi consiliari" sono sostituite dalle seguenti: " a) un contributo fisso di L. 2.500.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza; b) un contributo di L. 1.000.000 per ogni consigliere iscritto al gruppo, oltre al primo".