la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate. 2. L'intervento della Regione si attua mediante la diretta assunzione di spese ovvero mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto, agli enti locali, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione - compresa l'acquisizione di aree - la ristrutturazione, l'ampliamento di stabili da adibire a centri diurni e notturni di assistenza, a comunita' e micro- comunita', di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, "Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili" a centri di sostegno per handicappati.