la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Valle  d'Aosta interviene per la realizzazione di
opere  pubbliche  destinate  all'assistenza  alle  persone   anziane,
inabili ed handicappate.
   2.  L'intervento  della  Regione  si  attua  mediante  la  diretta
assunzione di spese ovvero mediante la concessione di  contributi  in
conto   capitale,   a   fondo  perduto,  agli  enti  locali,  per  la
progettazione, l'acquisto, la costruzione -  compresa  l'acquisizione
di  aree - la ristrutturazione, l'ampliamento di stabili da adibire a
centri  diurni  e  notturni  di  assistenza,  a  comunita'  e  micro-
comunita',  di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale
15 dicembre 1982, n.  93,  "Testo  unico  delle  norme  regionali  in
materia  di  promozione  di servizi a favore delle persone anziane ed
inabili" a centri di sostegno per handicappati.