la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione e' autorizzata ad acquistare gli immobili siti nel comune di Bionaz, distinti al catasto terreni al foglio 15 con le particelle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, al foglio 16 con la particella 24, al foglio 18 con le particelle 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e al foglio 36 con la particella 1.