la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. La Regione e' autorizzata ad acquistare gli immobili  siti  nel
comune  di  Bionaz,  distinti  al catasto terreni al foglio 15 con le
particelle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18,  20,  23,
al foglio 16 con la particella 24, al foglio 18 con le particelle 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74 e al foglio 36 con la particella 1.