la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. La Regione e' autorizzata ad acquistare i terreni di proprieta'
del  comune  di  Saint-Christophe,  ubicati in detto comune, in parte
occupati  dalle  strutture  aeroportuali  e,   in   parte   destinati
all'ampliamento  dell'aeroporto  e  a  strade,  di  circa mq 251.475,
distinti al catasto terreni. al f. 39 con le particelle  numeri  113,
114, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 117 e con
parte  delle  particelle numeri 25 e 166 e al f. 40 con le particelle
numeri 7, 8, 8, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 28/B, 34 e con  parte
delle   particelle   numeri  6  e  16,  del  valore  a  corpo  di  L.
7.543.560.000.
   2. Il corrispettivo dell'acquisto di cui al comma 1  e'  stabilito
in pane con il trasferimento dei terreni di proprieta' regionale siti
in  comune  di Saint-Christophe e ubicati a nord-ovest dell'aeroporto
di circa mq 18.101, distinti al catasto  terreni  al  f.  39  con  la
particella n. 20 e con parte delle particelle numeri 138, 17, 21, 22,
23,  26,  168,  169,  del  valore  a  corpo  di  L. 546.870.000, e in
localita' Etang, di mq 4027 distinti al catasto terreni al f. 35  con
le  particelle  numeri 91 e 92 del valore a corpo di L. 72.486.000, e
in  parte  in  numerario,  pari  a  L.  6.924.204.000,  di   cui   L.
3.321.238.500  gia'  erogati  per  la  ricostruzione  del  patrimonio
immobiliare di detto comune e L. 3.602.965.500  da  corrispondere  al
momento della stipulazione dell'atto di acquisto.