la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione e' autorizzata ad acquistare i terreni di proprieta' del comune di Saint-Christophe, ubicati in detto comune, in parte occupati dalle strutture aeroportuali e, in parte destinati all'ampliamento dell'aeroporto e a strade, di circa mq 251.475, distinti al catasto terreni. al f. 39 con le particelle numeri 113, 114, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 117 e con parte delle particelle numeri 25 e 166 e al f. 40 con le particelle numeri 7, 8, 8, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 28/B, 34 e con parte delle particelle numeri 6 e 16, del valore a corpo di L. 7.543.560.000. 2. Il corrispettivo dell'acquisto di cui al comma 1 e' stabilito in pane con il trasferimento dei terreni di proprieta' regionale siti in comune di Saint-Christophe e ubicati a nord-ovest dell'aeroporto di circa mq 18.101, distinti al catasto terreni al f. 39 con la particella n. 20 e con parte delle particelle numeri 138, 17, 21, 22, 23, 26, 168, 169, del valore a corpo di L. 546.870.000, e in localita' Etang, di mq 4027 distinti al catasto terreni al f. 35 con le particelle numeri 91 e 92 del valore a corpo di L. 72.486.000, e in parte in numerario, pari a L. 6.924.204.000, di cui L. 3.321.238.500 gia' erogati per la ricostruzione del patrimonio immobiliare di detto comune e L. 3.602.965.500 da corrispondere al momento della stipulazione dell'atto di acquisto.