la seguente legge: Art. 1. Trattamento economico del personale dirigenziale 1. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, dirigente e vice dirigente, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione, sono estese, con le stesse decorrenze, le disposizioni di cui agli articoli 5, 1 e 2 comma, e 6 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego).