la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Trattamento economico del personale dirigenziale
 
   1.  Al  personale  appartenente  alle   qualifiche   dirigenziali,
dirigente e vice dirigente, in applicazione del terzo comma dell'art.
2  della  legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della
Regione, sono estese, con le stesse decorrenze,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 5, 1› e 2› comma, e 6 del decreto-legge 24 novembre
1990,  n.  344  (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo  contrattuale  1988-1990,
 
nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego).