la seguente legge: Art. 1. Finanziamento 1. Per le finalita' della legge regionale 28 dicembre 1983 n. 94, concernente interventi su edifici tutelati, e' autorizzata la spesa annua di L. 600.000.000, che gravera' sul capitolo 46900 del bilancio di previsione per la Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 2. Alla copertura del maggior onere per il 1990 di L. 400.000.000 si provveda mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio per la Regione per il 1990. 3. A decorrere dal 1991 gli oneri di cui alla presente legge saranno determinati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90. 4. In deroga all'art. 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indi- cate al successivo art. 2.