la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Finanziamento
 
   1. Per le finalita' della legge regionale 28 dicembre 1983 n.  94,
concernente  interventi  su edifici tutelati, e' autorizzata la spesa
annua di L. 600.000.000, che gravera' sul capitolo 46900 del bilancio
di previsione per  la  Regione  per  il  1990  e  sui  corrispondenti
capitoli dei futuri bilanci.
   2.  Alla copertura del maggior onere per il 1990 di L. 400.000.000
si provveda mediante utilizzo  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo  50150  (Fondo globale per il finanziamento di
spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di  investimento)  a
valere  sull'apposito  accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del
bilancio per la Regione per il 1990.
   3.  A  decorrere  dal  1991  gli  oneri di cui alla presente legge
saranno determinati ai sensi dell'art. 15 della  legge  regionale  28
dicembre 1989, n. 90.
   4.  In  deroga  all'art.  44,  comma  5,  della legge regionale 27
dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indi-
cate al successivo art. 2.