la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore
della  presente  legge  sono  iscritti al fondo di previdenza, di cui
all'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 1968,  n.  1,  tutti  gli
insegnanti,  compresi  quelli  non di ruolo, in servizio nelle scuole
materne ed elementari  dipendenti  dalla  Regione  ai  quali  compete
l'indennita' prevista dall'art. 4 della citata legge regionale e suc-
cessive modifiche ed integrazioni per il prolungamento dell'orario di
servizio derivante dall' attivita' didattica bilingue.
   2.  Con  la  stessa  decorrenza  le  norme della legge regionale 2
febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  relative
alla  corresponsione  del  trattamento  integrativo  di quiescenza ed
all'indennita' "una tantum", di cui, rispettivamente, agli articoli 7
e 9 della legge medesima, trovano applicazione nei confronti di tutto
il personale iscritto al fondo, indipendentemente dalla posizione  di
insegnante   di  ruolo  o  non  di  ruolo  ricoperta  all'atto  della
cessazione dal servizio.
   3. Per la corresponsione dell'indennita' "una tantum" il  servizio
minimo  richiesto con iscrizione al fondo di previdenza resta fissato
in dodici mesi, anche non continuativi. I servizi  computati  a  tali
fini  non  potranno essere presi in considerazione per eventuali suc-
cessive richieste di  liquidazione  del  trattamento  integrativo  di
quiescenza  di cui all'art. 7 della citata legge regionale 2 febbraio
1968, n. 1.