la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritti al fondo di previdenza, di cui all'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, tutti gli insegnanti, compresi quelli non di ruolo, in servizio nelle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione ai quali compete l'indennita' prevista dall'art. 4 della citata legge regionale e suc- cessive modifiche ed integrazioni per il prolungamento dell'orario di servizio derivante dall' attivita' didattica bilingue. 2. Con la stessa decorrenza le norme della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla corresponsione del trattamento integrativo di quiescenza ed all'indennita' "una tantum", di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 9 della legge medesima, trovano applicazione nei confronti di tutto il personale iscritto al fondo, indipendentemente dalla posizione di insegnante di ruolo o non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio. 3. Per la corresponsione dell'indennita' "una tantum" il servizio minimo richiesto con iscrizione al fondo di previdenza resta fissato in dodici mesi, anche non continuativi. I servizi computati a tali fini non potranno essere presi in considerazione per eventuali suc- cessive richieste di liquidazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui all'art. 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.