IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. La prima parte del programma regionale di formazione professionale, di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, relativa al triennio 1991-1994 e' approvata dal consiglio regionale entro il 31 gennaio 1991, unitamente al consuntivo per l'anno 1989, di cui al quinto comma dello stesso articolo. 2. Nulla e' innovato per quanto concerne l'approvazione della seconda parte del programma, di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16. 3. Per l'approvazione del programma 1992 i termini indicati al secondo, quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 sono variati come segue: a) dal 28 febbraio al 15 aprile 1991; b) dal 30 aprile al 15 giugno 1991; c) dal 10 giugno al 25 luglio 1991; d) dal 31 luglio al 30 settembre 1991. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 29 novembre 1990 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 30 ottobre 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 novembre 1990.