IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Integrazione all'art. 1 della legge regionale
                        25 luglio 1989, n. 46
 
   1.  All'art.  1  della  legge regionale 25 luglio 1989, n. 46 sono
apportate le seguenti integrazioni:
    alla fine del 1›  comma  dell'art.  1  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:
    "La   presente   legge   definisce  altresi'  i  criteri  per  la
formulazione dei programmi di utilizzo dei contributi assegnati  alla
regione Toscana della legge 9 dicembre 1986, n. 896 'Disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche'";
    dopo il 6› comma dell'art. 1 e' aggiunto il seguente 7› comma:
    "7.  La  formulazione  dei programmi annuali di impiego dei fondi
regionali di cui all'art. 17 della legge 9 dicembre 1986, n.  896  e'
disciplinata dal successivo titolo IV".