IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Integrazione all'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1989, n. 46 1. All'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1989, n. 46 sono apportate le seguenti integrazioni: alla fine del 1 comma dell'art. 1 e' aggiunto il seguente periodo: "La presente legge definisce altresi' i criteri per la formulazione dei programmi di utilizzo dei contributi assegnati alla regione Toscana della legge 9 dicembre 1986, n. 896 'Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche'"; dopo il 6 comma dell'art. 1 e' aggiunto il seguente 7 comma: "7. La formulazione dei programmi annuali di impiego dei fondi regionali di cui all'art. 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e' disciplinata dal successivo titolo IV".