IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. Il comma uno dell'art. 10 della legge regionale 8 agosto  1989,
n.  61  (Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle
d'Aosta a garanzia di un adeguato  livello  di  spesa  corrente  pro-
capite,  per  l'esercizio delle funzioni di loro competenza) e' cosi'
sostituito:
   "1. Negli anni 1991 e 1992 i trasferimenti di  cui  al  comma  uno
dell'art.  2  non  potranno essere, in termini nominali, inferiori al
totale di quelli assegnati nell'anno precedente in applicazione della
presente legge".