IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Il comma uno dell'art. 10 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 (Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro- capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) e' cosi' sostituito: "1. Negli anni 1991 e 1992 i trasferimenti di cui al comma uno dell'art. 2 non potranno essere, in termini nominali, inferiori al totale di quelli assegnati nell'anno precedente in applicazione della presente legge".