IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma uno del paragrafo 5 (Disposizione attuative) del capo 3 (Concessione di contributi per favorire l'assunzione dei lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro) della parte terza (Proposta di piano triennale di politica del lavoro) del piano di politica del lavoro per il triennio 1989/1991 allegato alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 58, e' cosi' sostituito: "I datori di lavoro devono presentare all'Agenzia del lavoro un progetto che espliciti l'intenzione dell'impresa di avvalersi degli interventi sopra indicati, individui i tempi e le modalita' delle assunzioni, il numero e la tipologia dei lavoratori coinvolti". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 28 novembre 1991 BONDAZ