(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
91 del 13 dicembre 1990)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, in applicazione della delega di funzioni alle Prov-
ince, al Circondario di Rimini e  alle  Comunita'  montane,  a  norma
dell'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34, e secondo le
modalita'  previste  dagli  articoli  14  e  15  della  stessa legge,
finanzia i programmi provinciali di sviluppo agricolo.
   2. I programmi provinciali sono composti da progetti integrati fra
i vari servizi preposti all'assistenza tecnica alle imprese agricole.