(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 91 del 13 dicembre 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in applicazione della delega di funzioni alle Prov- ince, al Circondario di Rimini e alle Comunita' montane, a norma dell'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34, e secondo le modalita' previste dagli articoli 14 e 15 della stessa legge, finanzia i programmi provinciali di sviluppo agricolo. 2. I programmi provinciali sono composti da progetti integrati fra i vari servizi preposti all'assistenza tecnica alle imprese agricole.