del 10 dicembre 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1. Per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1990,  n.  44
(Interventi  regionali  di cooperazione e solidarieta' con i paesi in
via di sviluppo) e' autorizzata limitatamente all'esercizio 1991,  la
maggior  spesa di lire 1.100 milioni che grava sul capitolo 22560; su
detto capitolo risulta, quindi, disponibile la somma  di  lire  1.400
milioni.