del 10 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. Per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarieta' con i paesi in via di sviluppo) e' autorizzata limitatamente all'esercizio 1991, la maggior spesa di lire 1.100 milioni che grava sul capitolo 22560; su detto capitolo risulta, quindi, disponibile la somma di lire 1.400 milioni.