(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della regione Friuli-Venezia Giulia n. 156 del 29 dicembre 1990)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre
1990, n. 46 e' sostituito dai seguenti:
    "1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, viene istituito  un  ufficio
stralcio  del  Servizio  autonomo dell'emigrazione, con il compito di
definire i  procedimenti  amministrativi  avviati  in  esecuzione  di
deliberazioni  della Giunta regionale anteriori al 1› gennaio 1991 ed
ogni altro affare pendente gia' di competenza del soppresso  Servizio
autonomo dell'emigrazione.
   1-bis.  All'Ufficio  di  cui  al  comma  1,  che avra' durata fino
all'esaurimento dei procedimenti e degli affari suddetti  e  comunque
non  oltre  il termine del 31 dicembre 1991, e' preposto il Direttore
dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.".