(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 156 del 29 dicembre 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 e' sostituito dai seguenti: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene istituito un ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione, con il compito di definire i procedimenti amministrativi avviati in esecuzione di deliberazioni della Giunta regionale anteriori al 1 gennaio 1991 ed ogni altro affare pendente gia' di competenza del soppresso Servizio autonomo dell'emigrazione. 1-bis. All'Ufficio di cui al comma 1, che avra' durata fino all'esaurimento dei procedimenti e degli affari suddetti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1991, e' preposto il Direttore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.".