IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di assicurare il definitivo completamento dell'opera di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad utilizzare le residue disponibilita' esistenti sul "Fondo di solidarieta' per la ricostruzione, lo svoluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" anche per l'attuazione di interventi una tantum, con i criteri e le modalita' previste dalle leggi di settore.