IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di assicurare il definitivo completamento dell'opera di
rinascita  dei  comuni  colpiti  dagli eventi sismici dell'anno 1976,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad utilizzare  le  residue
disponibilita'   esistenti   sul   "Fondo   di  solidarieta'  per  la
ricostruzione, lo svoluppo economico e sociale  e  la  rinascita  del
Friuli-Venezia   Giulia,   costituito   con   i  contributi  speciali
pluriennali  assegnati  dallo  Stato"  anche  per   l'attuazione   di
interventi  una  tantum,  con i criteri e le modalita' previste dalle
leggi di settore.