IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e' sostituito con il seguente: "Art. 1. 1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie e' subordinato alle seguenti prescrizioni: a) nell'ambito del perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico; b) all'esterno del perimetro dei centri abitati, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite le opere edilizie, di cui non e' prevista l'inclusione nei programmi poliennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni. L'indice non puo' superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato edificabile e il lotto minimo e' pari a 10.000 metri quadrati. 2. Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano per la realizzazione di opere pubbliche in aree gia' destinate a servizi pubblici".