IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1  della  legge  regionale 6 luglio 1977, n. 24 e'
sostituito con il seguente:
 
                              "Art. 1.
 
   1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle
aree comunque  prive  di  destinazione  urbanistica  il  rilascio  di
concessioni edilizie e' subordinato alle seguenti prescrizioni:
     a)  nell'ambito  del  perimetro  del centro abitato, definito ai
sensi dell'articolo 17 della  legge  6  agosto  1967,  n.  765,  sono
consentite    esclusivamente    opere    di   restauro,   risanamento
conservativo, manutenzione ordinaria e  straordinaria  e  risanamento
igienico;
     b)  all'esterno  del  perimetro  dei  centri abitati, oltre agli
interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite  le  opere
edilizie,   di   cui  non  e'  prevista  l'inclusione  nei  programmi
poliennali di attuazione ai sensi dell'articolo  13  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni.
   L'indice  non  puo'  superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato
edificabile e il lotto minimo e' pari a 10.000 metri quadrati.
   2. Le limitazioni di cui al presente articolo,  non  si  applicano
per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche in aree gia' destinate a
servizi pubblici".