(Pubblicata nel 1› suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 51 del 21 dicembre 1990)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  A  far  tempo  dal  1›  gennaio  1991,  l'aliquota della tassa
automobilistica regionale e' determinata nella misura del 110%  della
corrispondente tassa erariale. Fatta salva la legIslazione nazionale,
la  regione  Lombardia  provvedera' con atto legislativo successivo a
determinare i soggetti esclusi dal provvedimento in oggetto.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 17 dicembre 1990
 
                             GIOVENZANA
 
 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 1990
e  vistata  dal Commissario del Governo con nota del 10 dicembre 1990
prot. n. 22702/4229).