(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 21 dicembre 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. A far tempo dal 1 gennaio 1991, l'aliquota della tassa automobilistica regionale e' determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale. Fatta salva la legIslazione nazionale, la regione Lombardia provvedera' con atto legislativo successivo a determinare i soggetti esclusi dal provvedimento in oggetto. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 17 dicembre 1990 GIOVENZANA (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 10 dicembre 1990 prot. n. 22702/4229).