L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 5 settembre 1990,
n. 34, e' sostituito dal seguente:
   "2.  Per  la  nomina  in  ruolo del personale di cui all'art. 9 in
possesso di diploma di laurea, titolo di abilitazione e dell'apposito
titolo di  specializzazione  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ove prescritto,
in sede di prima applicazione  si  prescinde  dal  titolo  si  studio
specifico  previsto  dall'art.  27,  comma  terzo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.  417,  purche'  detto
personale  abbia,  all'entrata in vigore della presente legge, almeno
un  quinquennio  di  servizio  continuativo   quale   incaricato   di
presidenza".