L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e' sostituito dal seguente: "2. Per la nomina in ruolo del personale di cui all'art. 9 in possesso di diploma di laurea, titolo di abilitazione e dell'apposito titolo di specializzazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ove prescritto, in sede di prima applicazione si prescinde dal titolo si studio specifico previsto dall'art. 27, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purche' detto personale abbia, all'entrata in vigore della presente legge, almeno un quinquennio di servizio continuativo quale incaricato di presidenza".