(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 3 dell'11 gennaio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore primario, orientandone gli indirizzi produttivi in funzione delle esigenze di mercato, onde migliorare e consolidare i livelli reddituali delle imprese, salvaguardare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione con particolare riguardo alle zone svantaggiate, in armonia con la necessaria tutela del territorio e dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi rivolti a: a) promuovere e agevolare la strutturazione o ristrutturazione delle aziende e delle imprese, singole e associate, in connessione con il territorio e l'ambiente; b) indirizzare e stimolare la ricerca e l'applicazione delle moderne tecnologie nei riguardi della produzione e del mercato; c) favorire il coordinamento tra politica agraria e pianificazione del territorio, sostenendo l'esercizio di pratiche agronomiche rispettose degli equilibri ambientali; d) incentivare la creazione e l'adeguamento dei servizi di sviluppo in dipendenza delle reali esigenze sia degli imprenditori come della Pubblica amministrazione; e) promuovere e sostenere i processi di integrazione delle attivita' produttive con quelle agro-industriali, con particolare riguardo al comparto agro-alimentare; f) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e agevolare lo sviluppo delle imprese da essi gestite; g) incentivare l'ulteriore sviluppo della cooperazione e delle altre forme associative sotto l'aspetto strutturale e manageriale; h) promuovere l'apporto autonomo delle associazioni dei produttori, delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, delle organizzazioni professionali e sindacali agricole affinche', negli specifici ruoli affidati, compartecipino all'attivita' della Regione. 2. In connessione con le suindicate finalita', vengono introdotte disposizioni dirette a migliorare l'efficienza delle strutture del settore primario, razionalizzando le procedure amministrative, al fine di pervenire al loro sostanziale snellimento. 3. In conformita' alle finalita' di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo e in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.