(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 3
                        dell'11 gennaio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione  del  Veneto,  con  la  presente legge, al fine di
incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale  del  settore
primario,  orientandone  gli  indirizzi  produttivi in funzione delle
esigenze  di  mercato,  onde  migliorare  e  consolidare  i   livelli
reddituali  delle  imprese,  salvaguardare le condizioni di vita e di
lavoro  della  popolazione  con  particolare   riguardo   alle   zone
svantaggiate,  in  armonia  con la necessaria tutela del territorio e
dell'ambiente e del corretto uso delle  risorse  naturali,  definisce
criteri, prevede azioni e stabilisce interventi rivolti a:
     a)  promuovere  e agevolare la strutturazione o ristrutturazione
delle aziende e delle imprese, singole e  associate,  in  connessione
con il territorio e l'ambiente;
     b)  indirizzare  e  stimolare  la ricerca e l'applicazione delle
moderne tecnologie nei riguardi della produzione e del mercato;
     c)  favorire   il   coordinamento   tra   politica   agraria   e
pianificazione  del  territorio,  sostenendo  l'esercizio di pratiche
agronomiche rispettose degli equilibri ambientali;
     d) incentivare la  creazione  e  l'adeguamento  dei  servizi  di
sviluppo  in  dipendenza  delle reali esigenze sia degli imprenditori
come della Pubblica amministrazione;
     e) promuovere e  sostenere  i  processi  di  integrazione  delle
attivita'  produttive  con  quelle  agro-industriali, con particolare
riguardo al comparto agro-alimentare;
     f) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori  e  agevolare
lo sviluppo delle imprese da essi gestite;
     g)  incentivare  l'ulteriore sviluppo della cooperazione e delle
altre forme associative sotto l'aspetto strutturale e manageriale;
     h)  promuovere  l'apporto  autonomo   delle   associazioni   dei
produttori,   delle  associazioni  di  rappresentanza  del  movimento
cooperativo, delle organizzazioni professionali e sindacali  agricole
affinche',    negli    specifici   ruoli   affidati,   compartecipino
all'attivita' della Regione.
   2. In connessione con le suindicate finalita', vengono  introdotte
disposizioni  dirette  a  migliorare l'efficienza delle strutture del
settore primario, razionalizzando  le  procedure  amministrative,  al
fine di pervenire al loro sostanziale snellimento.
   3.  In  conformita'  alle  finalita'  di  cui  al comma 1, vengono
disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale  in
materia di agricoltura e foreste, in correlazione con gli obiettivi e
le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo e in armonia
con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.