IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1991, il bilancio finanziario 1991, secondo gli stati di previsione e con le modalita' e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale.