IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente,
fino a quando non sara' approvato per legge e, comunque, non oltre il
28  febbraio 1991, il bilancio finanziario 1991, secondo gli stati di
previsione e con le modalita' e prescrizioni  previste  nel  relativo
disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale.