(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 4 del 18 gennaio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del comma
4 dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme  per
la  disciplina  della  contabilita' della regione Emilia-Romagna", ad
esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata  in  vigore
della  relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1991, a norma
dell'art. 49, comma 3 St.,  il  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  1991,  secondo  gli  stati  di previsione dell'entrata e
della spesa del bilancio di previsione  per  l'esercizio  finanziario
1990  come  modificato  dai  provvedimenti di variazione adottati nel
corso dell'anno 1990, in ragione di 1/12 dello stanziamento  di  ogni
capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.