IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   VISTO l'articolo 28, quinto comma, della legge regionale 31 agosto
1981, n. 53;
   VISTO il D.P.G.R. 31 maggio 1984, n.  0469/Pres.  con  cui  si  e'
emanato  il  "Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli
impieghi regionali di cui all'art.  28,  secondo  comma  della  legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53";
   VISTE  le  modifiche apportate alla vigente normativa regionale in
materia di pubblici concorsi dalle leggi regionali 11 giugno 1988, n.
44, 15 maggio 1989, n. 13 e 22 marzo 1990, n. 13;
   RITENUTO opportuno, alla luce della peculiarita'  delle  procedure
di  assunzione  nonche'  di esigenze di carattere tecnico-funzionale,
predisporre un provvedimento  che  disciplini,  in  modo  puntuale  e
distinto  dalla  restante  fattispecie,  l'accesso, mediante pubblico
concorso, ai profili professionali di guardia del  C.F.R.  e  guardia
ittica;
   SENTITO  il  parere  espresso dal Consiglio di amministrazione del
personale nella seduta del giorno 29 marzo 1990;
   VISTO il verbale della  seduta  del  giorno  17  maggio  1990  del
Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali;
   SENTITE  le  rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
   SU CONFORME deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2568  del
giorno  25  maggio 1990, cosi' come modificata dalla deliberazione n.
5119 del giorno 12 ottobre 1990;
   VISTI gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;
 
                               DECRETA
 
   E' emanato  l'allegato  "Regolamento  dei  concorsi  pubblici  per
l'accesso  ai  profili  professionali di guardia del C.F.R. e guardia
ittica", che del poresente decreto costituisce parte integrante.
   Il presente Regolamento sara' trasmesso alla Corte dei  conti  per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Trieste, 6 novembre 1990
 
                              BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 3 dicembre 1990
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 26, foglio 94
  Regolamento  dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso   ai   profili
professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica.
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  quaifica funzionale di guardia con profilo professionale
forestale ed ittico, si accede mediante pubblico concorso  per  prova
scritta  anche  a  risposta  sintetica,  prova tecnico attitudinale e
titoli.
   2. I vincitori del concorso di  cui  al  comma  1,  effettuano  un
periodo  di  prova  di sei mesi durante il quale frequentano, a spese
dell'Amministrazione regionale, un corso di formazione di durata  non
inferiore  a  tre  mesi,  organizzato  dalla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, anche in collaborazione con altre Amministrazioni  regionali.
Il superamento del periodo di prova e' subordinato al superamento del
corso.
   3.  In  caso  di giudizio sfavorevole, avverso il quale e' ammesso
ricorso al Consiglio di amministrazione del personale, il periodo  di
prova  e'  prorogato di altri sei mesi, durante i quali il dipendente
potra' essere inviato ad un secondo corso di  formazione  ed  in  tal
caso  la  nomina  in  ruolo  e'  subordinata al superamento del corso
stesso.
   4. Gli allievi che, per  qualunque  causa,  abbiano  maturato  una
presenza   inferiore   all'80%  della  durata  oraria  del  corso  di
formazione, possono essere ammessi alla valutazione  finale  soltanto
previo   motivato  parere  favorevole  della  maggioranza  del  corpo
insegnante, espresso in apposito verbale.
   5. Dalla frequenza del corso possono essere esonerati con  decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  o  dell'Assessore delegato
all'organizzazione e al personale, su  conforme  deliberazione  della
Giunta  regionale, previo parere del Consiglio di amministrazione del
personale, i vincitori del concorso che abbiano gia' frequentato  con
profitto    corsi    analoghi   per   durata   e   contenuto   presso
l'Amministrazione  dello  Stato  ovvero   presso   un'Amministrazione
regionale.
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  concorsi di cui all'articolo 1, vengono indetti con decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale  o  dell'Assessore  delegato
all'organizzazione  e  al  personale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa.
   2. Il decreto che indice il concorso deve indicare:
     a) il numero dei posti messi a concorso;
     b) i requisiti necessari di cui  all'articolo  29,  della  legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53;
     c) i documenti prescritti;
     d) il termine di presentazione della domanda di ammissione;
     e)  il  programma della prova scritta nonche' di quella tecnico-
attitudinale (secondo quanto indicato all'allegato A);
     f  i  titoli  valutabili  e  le   norme   relative   alla   loro
documentazione;
     g)  le  sedi presso le quali poter ritirare, qualora previsto ai
sensi dell'art. 3, comma 2, gli appositi modelli da  utilizzarsi  per
le domande di ammissione;
     h)  ogni  altra  prescrizione  o  notizia ritenuta necessaria ed
opportuna.
   3. Il diario  e  la  sede  della  prova  scritta  possonno  essere
stabiliti  col  medesimo  decreto di cui al comma 1, o con successivo
provvedimento da pubblicare nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia.
   4. Per particolari esigenze, su proposta della Direzione regionale
dell'organizzazione  e  del  personale  e  sentito  il  Consiglio  di
amministrazione del personale, il bando di concorso puo' indicare  le
sedi  di  servizio alle quali saranno assegnati i candidati risultati
in posizione utile in graduatoria  in  relazione  ai  posti  messi  a
concorso.