IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTO l'articolo 28, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; VISTO il D.P.G.R. 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. con cui si e' emanato il "Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali di cui all'art. 28, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53"; VISTE le modifiche apportate alla vigente normativa regionale in materia di pubblici concorsi dalle leggi regionali 11 giugno 1988, n. 44, 15 maggio 1989, n. 13 e 22 marzo 1990, n. 13; RITENUTO opportuno, alla luce della peculiarita' delle procedure di assunzione nonche' di esigenze di carattere tecnico-funzionale, predisporre un provvedimento che disciplini, in modo puntuale e distinto dalla restante fattispecie, l'accesso, mediante pubblico concorso, ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica; SENTITO il parere espresso dal Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 29 marzo 1990; VISTO il verbale della seduta del giorno 17 maggio 1990 del Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali; SENTITE le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2568 del giorno 25 maggio 1990, cosi' come modificata dalla deliberazione n. 5119 del giorno 12 ottobre 1990; VISTI gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia; DECRETA E' emanato l'allegato "Regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica", che del poresente decreto costituisce parte integrante. Il presente Regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Trieste, 6 novembre 1990 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 3 dicembre 1990 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 26, foglio 94 Regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica. Art. 1. 1. Alla quaifica funzionale di guardia con profilo professionale forestale ed ittico, si accede mediante pubblico concorso per prova scritta anche a risposta sintetica, prova tecnico attitudinale e titoli. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, effettuano un periodo di prova di sei mesi durante il quale frequentano, a spese dell'Amministrazione regionale, un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre Amministrazioni regionali. Il superamento del periodo di prova e' subordinato al superamento del corso. 3. In caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale e' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione del personale, il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, durante i quali il dipendente potra' essere inviato ad un secondo corso di formazione ed in tal caso la nomina in ruolo e' subordinata al superamento del corso stesso. 4. Gli allievi che, per qualunque causa, abbiano maturato una presenza inferiore all'80% della durata oraria del corso di formazione, possono essere ammessi alla valutazione finale soltanto previo motivato parere favorevole della maggioranza del corpo insegnante, espresso in apposito verbale. 5. Dalla frequenza del corso possono essere esonerati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio di amministrazione del personale, i vincitori del concorso che abbiano gia' frequentato con profitto corsi analoghi per durata e contenuto presso l'Amministrazione dello Stato ovvero presso un'Amministrazione regionale. Art. 1. 1. I concorsi di cui all'articolo 1, vengono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. 2. Il decreto che indice il concorso deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i requisiti necessari di cui all'articolo 29, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; c) i documenti prescritti; d) il termine di presentazione della domanda di ammissione; e) il programma della prova scritta nonche' di quella tecnico- attitudinale (secondo quanto indicato all'allegato A); f i titoli valutabili e le norme relative alla loro documentazione; g) le sedi presso le quali poter ritirare, qualora previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, gli appositi modelli da utilizzarsi per le domande di ammissione; h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria ed opportuna. 3. Il diario e la sede della prova scritta possonno essere stabiliti col medesimo decreto di cui al comma 1, o con successivo provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. 4. Per particolari esigenze, su proposta della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e sentito il Consiglio di amministrazione del personale, il bando di concorso puo' indicare le sedi di servizio alle quali saranno assegnati i candidati risultati in posizione utile in graduatoria in relazione ai posti messi a concorso.