L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei sali alcalini semplici, complessi e associati sono esercitate dalla Regione, tramite l'Ente minerario siciliano: (E.M.S.). 2. L'attribuzione dei permessi e delle concessioni puo' essere disposta, a norma della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, a favore della societa' costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 213, previa delibera della Giunta regionale.