L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei sali alcalini
semplici,  complessi  e  associati  sono  esercitate  dalla  Regione,
tramite l'Ente minerario siciliano: (E.M.S.).
   2.  L'attribuzione  dei  permessi  e delle concessioni puo' essere
disposta, a norma della legge regionale 1› ottobre  1956,  n.  54,  a
favore della societa' costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge
regionale  11 gennaio 1963, n. 2, in attuazione dell'articolo 2 della
legge regionale 14 settembre 1979,  n.  213,  previa  delibera  della
Giunta regionale.