(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 217 suppl. del 18 dicembre 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario", cosi' come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'aliquota della tassa automobilistica regionale e' determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art. 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384.