(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 217
                    suppl. del 18 dicembre 1990)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai sensi dell'art. 4  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,
concernente  "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a Statuto ordinario", cosi' come sostituito dall'art. 5  della  legge
14  giugno  1990,  n.  158,  l'aliquota  della  tassa automobilistica
regionale e' determinata nella misura del 110%  della  corrispondente
tassa   erariale,  prevista  dall'art.  4-bis  del  decreto-legge  30
settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384.