IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 31 marzo 1991 e' autorizzato, a termini del quarto comma dell'art. 50 della legge regionale di contabilita' 30 maggio 1977, n. 17, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni.