IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Sino alla data di entrata in vigore della  legge  regionale  di
approvazione  del  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1991 e comunque non oltre il 31 marzo 1991 e' autorizzato, a  termini
del  quarto  comma dell'art. 50 della legge regionale di contabilita'
30 maggio 1977, n. 17, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale
per l'anno finanziario 1991 sulla  base  degli  stati  di  previsione
delle  entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con
la legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e
variazioni.