(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                   Adige n. 3 del 15 gennaio 1991)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.   Le   disposizioni   della   presente   legge   sono   rivolte
all'eliminazione delle barriere architettoniche  nella  provincia  di
Trento,  al  fine  di  assicurare  ai  portatori  di  minorazione una
migliore vita di relazione, attraverso:
     a)  la  disciplina  edilizia  delle  nuove  costruzioni,   delle
ristrutturazioni  ed altre attivita' edilizie e di ogni spazio aperto
al pubblico;
     b) gli interventi finanziari per l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche dagli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonche'
dagli spazi aperti al pubblico;
     c)  gli  interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere
architettoniche dagli edifici privati;
     d) la disciplina dell'organizzazione  dei  servizi  di  pubblico
trasporto e delle strutture accessorie.
   2.  Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono portatori
di minorazione i soggetti che, in  ragione  di  difficolta'  motorie,
sensoriali e psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti
da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad
usufruire,  in  condizioni  di adeguata sicurezza ed autonomia, delle
strutture edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico,  nonche'  dei
mezzi di locomozione e dei mezzi di traposto pubblico.
   3. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio
recinto   in   cui   l'accesso,  subordinato  o  meno  a  determinate
condizioni, e' consentito ad  un  numero  indeterminato  di  persone,
senza bisogno di invito o permesso.