(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso: a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attivita' edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico; b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonche' dagli spazi aperti al pubblico; c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati; d) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie. 2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono portatori di minorazione i soggetti che, in ragione di difficolta' motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico, nonche' dei mezzi di locomozione e dei mezzi di traposto pubblico. 3. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, e' consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.