(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6,
                        del 22 gennaio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 3
                Piano regionale faunistico venatorio
 
   1.  Al  comma  4  dell'art.  3,  dopo  le parole "ivi indicate" si
aggiungono  le  seguenti:  "stabilendo,  fino  all'approvazione   dei
regolamenti   applicativi   della   presente   legge,   i  tempi  per
l'iscrizione dei cacciatori alle aree di gestione sociale".