(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6, del 22 gennaio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 3 Piano regionale faunistico venatorio 1. Al comma 4 dell'art. 3, dopo le parole "ivi indicate" si aggiungono le seguenti: "stabilendo, fino all'approvazione dei regolamenti applicativi della presente legge, i tempi per l'iscrizione dei cacciatori alle aree di gestione sociale".