IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. La durata in carica degli organi di amministrazione delle aziende di promozione turistica, istituiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, e' prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordinamento dell'organizzazioneturistica della regione e comunque non oltre il 30 giugno 1991. In caso di manifesta impossibilita' di funzionamento, la Giunta regionale, e' autorizzata, previa diffida, a sciogliere tali organi e a nominare un commissario che esercita le funzioni per il periodo della proroga. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 18 gennaio 1991 CREMONESE