IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  La  durata  in  carica  degli  organi di amministrazione delle
aziende di promozione  turistica,  istituiti  ai  sensi  della  legge
regionale  2  aprile  1985,  n.  28,  e'  prorogata sino alla data di
entrata  in   vigore   della   legge   regionale   di   riordinamento
dell'organizzazioneturistica della regione e comunque non oltre il 30
giugno 1991. In caso di manifesta impossibilita' di funzionamento, la
Giunta  regionale,  e' autorizzata, previa diffida, a sciogliere tali
organi e a nominare un commissario che esercita le  funzioni  per  il
periodo della proroga.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 18 gennaio 1991
 
                              CREMONESE