IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione promuove la cultura dello sport e del tempo libero attraverso il sostegno ed il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui e' riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.