IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione promuove la cultura dello sport e del  tempo  libero
attraverso  il  sostegno ed il finanziamento di enti, associazioni ed
organismi cui e' riconosciuta  una  speciale  funzione  di  interesse
regionale,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma 1, lettera b), della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.