IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Amministrazione regionale esercita, in via transitoria e fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni finanziarie concernenti l'attuazione del piano regionale socio-assistenziale, disciplinato dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, nonche' all'entrata in funzione dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative ed i compiti in materia socio-assistenziale, ad essa trasferiti in forza dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70. 2. La Direzione regionale dell'assistenza sociale, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'articolo 152 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, cura gli adempimenti relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, conseguenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1. 3. Le condizioni e le modalita' per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, di cui al comma 2, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale all'assistenza sociale. 4. Le domande degli aventi diritto, volte ad ottenere l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, sono inoltrate alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Unione Italiana Ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nei limiti di quanto attiene alle rispettive finalita' istituzionali.