IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'Amministrazione regionale esercita, in via transitoria e fino
all'entrata  in   vigore   delle   nuove   disposizioni   finanziarie
concernenti  l'attuazione  del  piano  regionale socio-assistenziale,
disciplinato dalla legge regionale 19 maggio  1988,  n.  33,  nonche'
all'entrata   in   funzione  dei  servizi  sociali  di  base  di  cui
all'articolo  19  della  medesima  legge   regionale,   le   funzioni
amministrative  ed  i compiti in materia socio-assistenziale, ad essa
trasferiti in forza dell'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1990, n. 70.
   2.  La  Direzione  regionale  dell'assistenza sociale, nell'ambito
delle competenze ad essa attribuite  dall'articolo  152  della  legge
regionale   1  marzo  1988,  n.  7,  cura  gli  adempimenti  relativi
all'erogazione   delle   prestazioni    assistenziali,    conseguenti
all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1.
   3. Le condizioni e le modalita' per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali,  di  cui  al comma 2, sono stabilite con deliberazione
della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore  regionale
all'assistenza sociale.
   4. Le domande degli aventi diritto, volte ad ottenere l'erogazione
delle  prestazioni  di  cui al comma 2, sono inoltrate alla Direzione
regionale dell'assistenza sociale, anche tramite le  sezioni,  aventi
sede   nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  dell'Unione  Italiana
Ciechi, dell'Ente nazionale  per  la  protezione  e  l'assistenza  ai
sordomuti,  dell'Associazione  nazionale fra mutilati ed invalidi del
lavoro e dell'Associazione nazionale famiglie caduti  e  dispersi  in
guerra,  nei  limiti  di  quanto  attiene  alle  rispettive finalita'
istituzionali.