(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 1
                        del 10 gennaio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Indennita' straordinaria
 
   1.  A  favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze
di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, della
barbabietola o nel settore vinicolo, attivita' lavorativa a carattere
stagionale con contratto a  tempo  determinato,  stipulato  ai  sensi
dell'articolo  1,  secondo  comma,  lettera a), della legge 18 aprile
1962, n. 230, e' corrisposta, in via  straordinaria  e  limitatamente
all'anno 1989, una indennita' pari a lire 45.000 per ogni giornata di
carenza rispetto al numero di giornate lavorate nel 1988.
   2. L'indennita' di cui al precedente primo comma non e' cumulabile
con  i  trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria  e  delle  forme  sostitutive,  esonerative  ed
esclusive  della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno
di invalidita' per i titolari di eta' inferiore a quella prevista per
il pensionamento di vecchiaia.
   3. L'indennita' di cui al presente articolo non compete qualora ll
lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.
   4. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.