(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 1 del 10 gennaio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' straordinaria 1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, della barbabietola o nel settore vinicolo, attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' corrisposta, in via straordinaria e limitatamente all'anno 1989, una indennita' pari a lire 45.000 per ogni giornata di carenza rispetto al numero di giornate lavorate nel 1988. 2. L'indennita' di cui al precedente primo comma non e' cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidita' per i titolari di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia. 3. L'indennita' di cui al presente articolo non compete qualora ll lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro. 4. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.