IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. All'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "2. Alle perizie suppletive e di variante, di cui al primo comma, autorizzate o finanziate con atto o provvedimento formale antecedente all'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 8 gennaio 1991 FLORIS