IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. All'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6,  e'
aggiunto il seguente comma:
   "2.  Alle perizie suppletive e di variante, di cui al primo comma,
autorizzate o finanziate con atto o provvedimento formale antecedente
all'entrata in vigore della  presente  legge,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al medesimo comma.".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 8 gennaio 1991
 
                               FLORIS