IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983,
n.  11,  la   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente,  fino  a quando sia approvato con legge, e comunque
non oltre il 28 febbraio 1991, il bilancio della Regione  per  l'anno
finanziario 1991 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa,  le  eventuali  note  di variazione e con le disposizioni e le
modalita' previste nel  relativo  disegno  di  legge,  presentato  al
Consiglio regionale.
    2.  Negli  impegni di spesa la Giunta regionale non puo' superare
due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli
stati di previsione della spesa.
   3. ll limite di cui al precedente comma  non  si  applica  ove  si
tratti  di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e
non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in  dodicesimi;
tale  deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme
vigenti dispongono in  ordine  all'entita'  ed  alla  scadenza  delle
erogazioni.
   4.  Sono  esclusi  dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che
costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel  disegno  di
legge  "Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale della
Regione (legge finanziaria 1991)", ugualmente presentato al Consiglio
regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.
   5. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e  con
le   stesse   modalita'  e  limitazioni,  e'  autorizzato,  altresi',
l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste
demaniali della Regione.