IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Cantine sociali - Siccita'
 
   1.  Le  provvidenze di cui all'articolo 7 della legge regionale 20
marzo 1989, n. 11, sono  estese  alle  cantine  sociali  che  abbiano
subito,  a causa della siccita' del periodo 1988/89, una riduzione di
conferimenti non inferiore al 16 per cento  rispetto  alla  vendemmia
del  1988;  il contributo e' concesso nella misura ridotta del 40 per
cento  utilizzando  una  quota  dello  stanziamento  autorizzato  con
l'articolo 10 della citata legge regionale.