IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Cantine sociali - Siccita' 1. Le provvidenze di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, sono estese alle cantine sociali che abbiano subito, a causa della siccita' del periodo 1988/89, una riduzione di conferimenti non inferiore al 16 per cento rispetto alla vendemmia del 1988; il contributo e' concesso nella misura ridotta del 40 per cento utilizzando una quota dello stanziamento autorizzato con l'articolo 10 della citata legge regionale.