IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del  lavoro,
in  deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 24
ottobre 1988, n. 33, per il 1990 e' approvato l'allegato piano  degli
interventi dell'Agenzia regionale del lavoro.