IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di ridurre il rischio di cambio assunto dagli operatori
agricoli, aventi titolo per accedere alle agevolazioni previste dalla
legge  regionale  1› agosto 1981, n. 63, con operazioni di credito di
conduzione in valuta estera ed ECU della durata massima di 12 mesi  e
ad un tasso fisso inferiore di almeno 3 punti al tasso di riferimento
vigente  all'atto  della  stipulazione  del  prestito  per il credito
agrario di esercizio, la giunta regionale  puo'  intervenire  con  un
concorso  a favore dei medesimi operatori agricoli fino ad un massimo
del 3 per cento in  piu'  del  prezzo  della  valuta  all'atto  della
stipulazione del prestito.
   2.  L'intervento  regionale  di cui al primo comma viene liquidato
agli Istituti di credito autorizzati sulla base della  differenza  in
piu'  tra il prezzo in Lire della valuta all'atto della estinzione ed
il prezzo in Lire della medesima valuta all'atto  della  stipulazione
del prestito assistito.
   3.  A  tali  fini la giunta regionale stipula apposite convenzioni
con gli Istituti di Credito autorizzati.
   4. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti
dall'anno 1991 si fa fronte, da tale anno per  gli  anni  successivi,
con la legge di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 24 gennaio 1991
 
                              MARCUCCI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28
dicembre 1990 ed e' stata vistata dal Commissario di  Governo  il  17
gennaio 1991.