IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Il  termine  di  scadenza  per  l'adeguamento  degli ostelli della
gioventu' ai requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale  10
gennaio  1987,  n.  1,  gia'  prorogato al 31 dicembre 1990 con legge
regionale 30 agosto 1989, n. 56, viene ulteriormente  prorogato,  con
la presente legge, al 31 dicembre 1992.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 28 gennaio 1991
 
                              MARCUCCI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28
dicembre 1990 ed e' stata vistata dal Commissario di  Governo  il  21
gennaio 1991.