IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli alberghi gia' clafficati a quattro stelle in virtu' dell'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 37, che alla data del 31 dicembre 1990 non risultino ancora dotati del requisito di cui alla voce 2.08 - aria condizionata - Tabella A) allegata alla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78 e successive modificazioni, possono mantenere la classificazione attribuita oltre tale termine, a condizione che i titolari della licenza di esercizio presentino al comune competente per territorio, entro il 30 aprile 1991, un progetto per la dotazione dell'impianto di aria condizionata e lo realizzino entro il 30 aprile 1992. Trascorso inutilmente il termine del 30 aprile 1991 senza che il progetto sia stato presentato ovvero, nel caso di regolare presentazione del progetto, il termine del 30 aprile 1992 senza che l'impianto di aria condizionata sia stato realizzato, l'albergo dec- ade automaticamente dalla classificazione a quattro stelle ed assume quella a tre stelle, fatto salvo ogni altro provvedimento adottato dal comune in conseguenza degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78 e successive modificazioni. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 28 gennaio 1991 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1990 ed e' stata vistata dal Commissario di Governo il 21 gennaio 1991.