(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 27 dicembre 1990)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
    1. La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  da  parte  della
Provincia  autonoma  di Bolzano delle funzioni amministrative ad essa
spettanti in materia  di  sicurezza  degli  sbarramenti  di  ritenuta
(dighe e traverse), fino a 10 metri di altezza che determinano invasi
di  acque pubbliche o private fino a 100.000 metri cubi, compresi gli
invasi costituenti pertinenze di  miniere  o  di  cave  o  di  quelli
appartenenti  al  demanio  idrico  provinciale,  escluse  comunque le
grandi derivazioni rientranti nella competenza statale.
   2. Vengono delegate in base all'articolo 18, comma  2,  D.P.R.  31
agosto  1972,  n.  670, ai Comuni le funzioni amministrative relative
agli sbarramenti di ritenuta che determinano un  invaso  inferiore  a
5.000 metri cubi. Prima della messa in funzione di questi impianti e'
richiesto  il  nullaosta  di  un  esperto  qualificato.  In  caso  di
difficolta' decisionali di natura idraulico-tecnica  il  Comune  puo'
chiedere  il  parere dell'ufficio dighe sugli sbarramenti di ritenuta
che determinano un invaso superiore a 2.000 metri cubi.