(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 27 dicembre 1990) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di sicurezza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), fino a 10 metri di altezza che determinano invasi di acque pubbliche o private fino a 100.000 metri cubi, compresi gli invasi costituenti pertinenze di miniere o di cave o di quelli appartenenti al demanio idrico provinciale, escluse comunque le grandi derivazioni rientranti nella competenza statale. 2. Vengono delegate in base all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai Comuni le funzioni amministrative relative agli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso inferiore a 5.000 metri cubi. Prima della messa in funzione di questi impianti e' richiesto il nullaosta di un esperto qualificato. In caso di difficolta' decisionali di natura idraulico-tecnica il Comune puo' chiedere il parere dell'ufficio dighe sugli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso superiore a 2.000 metri cubi.